Rivolgersi all'Ufficio Polizia Municipale del Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses negli orari di Apertura al pubblico
MODALITA’ DI UTILIZZO
Si ricorda che l’utilizzo del permesso è strettamente personale e pertanto può essere utilizzato solo quando sul veicolo è presente il titolare.
E’ severamente proibito duplicare ed utilizzare copie fotostatiche del permesso, pena l’applicazione delle previste sanzioni.
Il contrassegno invalidi usato impropriamente o detenuto con validità scaduta sarà immediatamente ritirato dagli agenti preposti al controllo e trasmesso all’Ufficio Permessi di Circolazione.
In caso di uso improprio, ferma restando l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada nonché la denuncia all’Autorità Giudiziaria, in caso di reato, l’Amministrazione dispone la sospensione del contrassegno da due a quattro mesi ed in caso di recidiva, la revoca definitiva (ordinanza n. 2039 del 27 giugno 2002).
Il contrassegno deve essere restituito alla data di scadenza riportata sul frontespizio, così come in caso di decesso.
In entrambi i casi la registrazione nelle liste dei controlli elettronici decade.
CASI PARTICOLARI
A. Solo nei casi di grave impedimento o di incapacità documentati con dichiarazione del medico curante o di una struttura ospedaliera, gli uffici sono tenuti ad accettare le deleghe del legale rappresentante, del tutore o del curatore nominati dal Giudice tutelare, dell’amministratore di sostegno (con decreto di nomina emesso dal Tribunale in corso di validità ) o di un congiunto (coniuge o figli) per l’espletamento della pratica.
In tal caso dovrà essere prodotta la carta di identità IN ORIGINALE del richiedente per la verifica dell’identità stessa (nello specifico la fotografia).
Il delegato procederà quindi ad apporre la propria firma nell’apposito spazio previsto sul contrassegno.
B. Per i richiedenti impossibilitati a firmare la normativa stabilisce che un cittadino è nella condizione di "impossibilità alla firma" solo per motivi relativi ad impedimenti fisici o di analfabetismo (sono esclusi, quindi, i casi di incapacità di intendere e di volere, per i quali la sottoscrizione va fatta da chi esercita la patria potestà o la tutela).
Nei casi sopra citati, quindi, la dichiarazione del cittadino è resa davanti al Pubblico Ufficiale, il quale ha il compito di ricevere la dichiarazione stessa.
Nei casi di impedimento temporaneo a sottoscrivere per ragioni connesse allo stato di salute, la dichiarazione, nell'interesse di chi si trova in tale stato di impedimento, può essere resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
La dichiarazione deve indicare espressamente l'esistenza dell'impedimento e il Pubblico Ufficiale deve accertare l'identità del dichiarante.